Daniele Ferretti
Vittorio Veneto (TV)
Vittorio Veneto (TV)
Il locatore che, al termine della locazione, non può disporre dell’immobile, per fatto dell’inquilino, ha diritto di conseguire da quest’ultimo la pigione convenuta, nonch� il risarcimento di danni ulteriori, ove ne provi l’esistenza. La mancata disponibilità della cosa locata ricorre sia allorché il conduttore non provvede a riconsegnare il bene entro la prefissata scadenza, restando in tal caso obbligato, ai sensi dell’art. 1591 c.c., al pagamento dei canoni e al risarcimento dell’eventuale maggior danno, sia quando, per fatto imputabile all’inquilino, il locatore non può temporaneamente trarre dall’immobile alcun vantaggio, come nell’ipotesi - corrispondente al caso di specie - in cui l’appartamento presenta gravi danni. Alla luce di tali considerazioni, la Suprema Corte ritiene che, qualora l’immobile locato presenti danni eccedenti il degrado dovuto al normale uso, incombe al conduttore l’obbligo di risarcire detti danni, consistenti non solo nel costo delle opere di ripristino, ma anche nella pigione dovuta per tutto il periodo necessario per l’esecuzione ed il completamento dei lavori, senza che, a quest’ultimo riguardo, il locatore sia tenuto a provare di aver nel frattempo ricevuto eventuali richieste per la locazione.
Dr. Sandro Bianchet
studiolegalebioanchet@virgilio.it
Dr. Sandro Bianchet
studiolegalebioanchet@virgilio.it