A volte, i Vigili multano le auto che espongono sul parabrezza l’assicurazione scaduta da meno di quindici giorni. Ci si può opporre?
Alessandro Ruffato
Bassano del Grappa (VI)
Spesso gli assicuratori riferiscono ai propri clienti che la rata dell’Rca può essere pagata entro i quindici giorni successivi alla scadenza. Non sempre, però, la Polizia municipale condivide tale filosofia di pensiero. Allo stato, infatti, non esiste una normativa che disciplini in modo uniforme la questione. Secondo il codice della strada, vi è l’obbligo di esporre sul parabrezza dell’auto il contrassegno dell’Rca, che riporta la data di scadenza. Chi lo vìola rischia una multa di euro 19,95. Inoltre, nell’ipotesi in cui il vigile abbia ragione di ritenere che l’auto non sia coperta da assicurazione, viene inflitta una multa di euro 687,75, cui fa seguito anche il sequestro del veicolo. Il codice civile, invece, prevede il cosiddetto periodo di tolleranza. In altri termini, se l’automobilista non paga il premio entro la data indicata nel contrassegno, la copertura assicurativa permane per i successivi quindici giorni. E’ d’uopo comunque evidenziare che i quindici giorni di tolleranza valgono solo per le polizze che prevedono il tacito rinnovo, cioè l’automatica prosecuzione del contratto per un altro anno. In caso di multa è preferibile rivolgersi al Giudice di pace piuttosto che al Prefetto del luogo in cui è stata accertata l’infrazione. Il ricorso al Prefetto è abbastanza rischioso: egli, applicando la normativa del codice della strada, che non prevede alcun periodo di tolleranza, rigetterebbe l’istanza, con la condanna al doppio della multa. Invece, il Giudice di Pace (che decide secondo equità) potrebbe credere alla buona fede del trasgressore, a patto che la polizza assicurativa preveda il tacito rinnovo, ed accogliere così il ricorso, che deve essere proposto entro sessanta giorni dalla notifica del verbale di accertamento.
Dr. Sandro Bianchet
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